IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico  approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ – Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;

VISTA l’O.M. n.267 del 04.08.1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli Istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado;

VISTA la C.M. n.364 prot. n. 3591 del 24.07.1996;

VISTA la C.M. n. 73 del 02.08.2012 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l’anno scolastico 2012/2013;

VISTA la Nota prot. n. 26563 del 2428.09.23 dell’USR Emilia Romagna con la quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo  e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale;  

I         N         D         I         C         E

a norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 26 e 27 del mese di novembre dell’anno 2023 presso il seggio del plesso E. Fermi

E     L     E     Z     I     O     N     I

per il rinnovo del CONSIGLIO di ISTITUTO dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “Fermi-Ferrari” per il triennio di cui all’oggetto , ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. L.vo n.297/94.

Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore  08.00 alle ore 12.00 del giorno 26 novembre 2023 e dalle ore  08.00 alle ore 13.30 del giorno 27 novembre 2023 presso il plesso Fermi

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la Rappresentanza delle Componenti in seno all’eligendo Organo Collegiale sarà di 19 membri così assegnati:

  1. il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;
  1. n.8 Rappresentanti del PERSONALE INSEGNANTE eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
  1. n.8 Rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile;
in riferimento alle lettera b) e c)ai sensi dell’art.4 –comma 3- dell’O.M. n.267/95, nell’eligendo Consiglio di Istituto,viene assicurato, comunque:1 seggio ad un insegnante di scuola dell’infanzia1 seggio ad un insegnante di scuola primaria1 seggio ad un insegnante di scuola secondaria di primo gradoViene, inoltre, assicurato:1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola infanzia 1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola primaria1 seggio ad un genitore degli alunni di scuola secondaria di primo grado
  1. n.2 Rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

L’ elettorato  attivo e passivo per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE INSEGNANTE spetta a tutti i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di IRC con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.

L’ elettorato  attivo e passivo per la elezione dei  RAPPRESENTANTI dei GENITORI degli ALUNNI spetta ad entrambi i genitori (genitore 1 e genitore 2) o a coloro che ne fanno legalmente le veci, a norma di quanto precisato nella lettera c) del presente decreto.

L’ elettorato  attivo e passivo per la elezione dei RAPPRESENTANTI del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono.

Gli elettori predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 09.00 del 3 novembre 2023 alle ore 12.00 del 10 novembre 2023, nelle ore d’ufficio:

  1. per la COMPONENTE del PERSONALE INSEGNANTE, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 8 presentatori;
  2. per la COMPONENTE dei GENITORI, tenuto conto del numero degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;  
  3. per la COMPONENTE del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 3 presentatori.

I candidati debbono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. I candidati, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri arabici progressivi [ esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc. ].

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sottoindicato NUMERO di CANDIDATI:

ComponentePERSONALE INSEGNANTE    n. 16   candidati  su  8da eleggere
ComponenteGENITORI   degli   ALUNNI      n. 16   candidati  su  8da eleggere
ComponentePERSONALE      A.    T.    An. 04  candidati  su  2da eleggere

Nessun  elettore  può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun  candidato  può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun  candidato  può presentare alcuna lista.

Nessun componente della Commissione elettorale può essere  candidato.

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.

  • Per la Componente del PERSONALE INSEGNANTE ogni elettore può esprimere 2 voti  di preferenza.
  • Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere  2   voti  di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
  • Per la Componente del PERSONALE  A.T.A. ogni elettore può esprimere  1  voto  di preferenza.

Le liste debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.

L’autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

Ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. L.vo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Dirigente.

Langhirano, 02 ottobre 2023

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof. Avv.Giovanni Fasan

                                                                                                 Firmato digitalmente

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